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Addio certificazione unica per forfettari nel 2024

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, in una fase preliminare, a due decreti legislativi mirati all’attuazione della Legge numero 111 del 9 agosto 2023, delegata al Governo per la revisione del sistema tributario, durante la sessione del 23 ottobre dello scorso anno.

In particolare, il Decreto Semplificazioni Fiscali, teso a razionalizzare e semplificare le norme relative agli adempimenti tributari, come comunicato attraverso il sito istituzionale del governo, abolirà la “Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio”.

Esaminiamo da vicino questa novità.

Certificazione unica forfettari dal 2024: le nuove norme

L’articolo 3 del Decreto Semplificazioni Fiscali, denominato “Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio“, ha introdotto il comma 6-septies all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 22 luglio 1998.

Questo comma, a partire dall’anno d’imposta 2024, esonera gli adempimenti previsti dai commi precedenti, a favore dei soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che adottano:

  • Il regime forfettario, come stabilito dalla Legge numero 190 del 23 dicembre 2014, articoli da 54 a 89;
  • Il regime fiscale di vantaggio, come delineato nell’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto-legge numero 98 del 6 luglio 2011, successivamente convertito dalla Legge numero 111 del 15 luglio 2011.

Esonero dalla presentazione della certificazione unica forfettari

L’esonero indicato nel Decreto Semplificazioni Fiscali riguarda la necessità di rilasciare la Certificazione Unica (anche ai fini dei contributi all’INPS) che attesti:

  • l’ammontare totale delle somme e dei valori corrisposti;
  • le ritenute operate;
  • le detrazioni fiscali e i contributi previdenziali e assistenziali effettuati;
  • altri dati stabiliti dal provvedimento amministrativo che approva lo schema della Certificazione Unica.

Questo esonero implica anche la dispensa dall’obbligo (previsto dal comma 6-quater dell’articolo 4) di consegnare le Certificazioni Uniche ai beneficiari entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di pagamento o entro dodici giorni dalla richiesta, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Anche l’obbligo di trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate, come stabilito dal comma 6-quinquies dell’articolo 4 del DPR 322/1998, è interessato da questo esonero.

Soggetti esonerati e momento di applicazione

Per quanto riguarda la certificazione unica, non sono tenuti ad adempiere a questi obblighi i soggetti:

  • indicati nell’articolo 4, comma 1, del DPR numero 322/1998;
  • che corrispondono compensi ai contribuenti che adottano il regime forfettario o il regime fiscale di vantaggio.

Questo esonero entra in vigore a partire dall’anno d’imposta 2024.

Quali sono i contribuenti coinvolti?

L’esonero riguarda la certificazione dei compensi riconosciuti a due categorie di contribuenti:

  • quelli che adottano il regime forfettario;
  • quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio, come stabilito dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto-legge numero 98 del 6 luglio 2011.

Questi cambiamenti normativi rappresentano un’importante svolta nel panorama fiscale italiano, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e favorire le attività economiche, in particolare quelle di piccole dimensioni.

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