Introduzione
La compensazione dei crediti d’imposta è uno strumento fondamentale per imprese e professionisti, ma la normativa impone limiti rigorosi sul suo utilizzo.
Con la risposta n. 291 del 12 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio già noto ma spesso frainteso: la compensazione di debiti e crediti tributari tra soggetti diversi è vietata, anche quando i soggetti appartengono a una Rete d’imprese.
In questo articolo analizziamo perché il divieto è così rigido, quali operazioni rientrano nell’accollo fiscale non ammesso e in quali casi la compensazione è invece consentita.
Divieto di compensazione tra soggetti diversi: cosa dice la normativa
La compensazione tributaria può essere effettuata solo dal contribuente titolare sia del credito sia del debito.
Questo significa che:
- un’impresa non può utilizzare i propri crediti fiscali per pagare i debiti di un altro soggetto;
- la compensazione incrociata, anche se volontaria o pattuita, è considerata accollo fiscale vietato;
- non rileva il rapporto giuridico tra i soggetti coinvolti, nemmeno se aderenti alla stessa rete o gruppo operativo.
La risposta 291/2025 dell’Agenzia conferma che la compensazione è una modalità di estinzione del debito limitata al singolo contribuente, non uno strumento trasferibile.
Nota importante: l’operazione può essere ammessa solo se il debitore effettua il pagamento senza ricorrere alla compensazione, cioè con versamento diretto tramite F24.
Perché la compensazione tra soggetti diversi è considerata accollo fiscale vietato
Il divieto discende dalla disciplina dell’accollo del debito d’imposta, che consente a un soggetto di farsi carico del debito altrui solo con pagamento diretto, mai mediante compensazione.
La ratio è duplice:
- Tutela dell’erario, che deve poter verificare la legittimità dei crediti utilizzati.
- Tracciabilità del pagamento, garantita unicamente dalla presentazione dell’F24 dal soggetto debitore originario o dal soggetto accollante, ma sempre senza compensazioni.
Se il pagamento del debito avviene utilizzando crediti di altri, si genera un effetto equivalente a un trasferimento di credito non ammesso dalla normativa.
Compensazioni e reti d’impresa: perché il divieto resta valido
Molte imprese appartenenti a reti o aggregazioni strutturate ritengono di poter compensare debiti e crediti tra loro, data la collaborazione economica e l’esistenza di un contratto di rete.
L’Agenzia, invece, chiarisce che:
- la rete non è un nuovo soggetto fiscale;
- non esiste un “contenitore” di crediti e debiti comune;
- ogni partecipante mantiene la propria individualità tributaria.
Per questo motivo, anche all’interno della rete:
- il credito d’imposta del soggetto A non può estinguere il debito del soggetto B;
- ogni contribuente deve effettuare i propri versamenti con il proprio F24.
Quando la compensazione dei crediti d’imposta è ammessa
La compensazione è ammessa esclusivamente:
- tra crediti e debiti dello stesso contribuente,
- nel rispetto dei limiti annuali e delle verifiche sul DURC e sul blocco dei crediti (art. 37 DL 223/2006).
Non sono ammesse:
- compensazioni tra società diverse;
- compensazioni tra imprese e soci;
- compensazioni tra imprese collegate o dello stesso gruppo;
- compensazioni tra partecipanti a un contratto di rete.
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Morale
La compensazione è uno strumento potente ma rigidamente regolato.
Non può essere utilizzata tra soggetti diversi, neppure se collegati o appartenenti a reti d’impresa.
Solo il contribuente titolare di crediti e debiti può procedere alla compensazione in F24.
FAQ – Domande frequenti
1. Posso compensare il debito di un’altra società con i miei crediti?
No. È considerato accollo fiscale vietato.
2. Le reti d’impresa consentono deroghe?
No. La rete non costituisce un soggetto fiscale autonomo: ogni impresa conserva la propria posizione tributaria.
3. L’accollo del debito altrui è mai ammesso?
Sì, ma solo con pagamento diretto e senza utilizzare crediti in compensazione.
Conclusione
L’Agenzia delle Entrate ribadisce l’impostazione più rigorosa: la compensazione d’imposta è un istituto personale e non trasferibile.
Né accordi interni né appartenenze a reti possono legittimare compensazioni incrociate.
La corretta gestione delle posizioni fiscali richiede quindi precisione e rispetto assoluto delle regole.