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Finanziamenti Soci eImposta di Registro: Regole Fiscali e Casi Applicativi

Le regole sull’imposta di registro applicabili ai finanziamenti dei soci alla società variano in base a chi concede il finanziamento e alle modalità con cui viene redatto l’atto. La distinzione tra soggetti passivi IVA e soci persone fisiche, così come la forma del contratto, incide in modo diretto sull’obbligo di registrazione e sull’imposta dovuta.

Finanziamento oneroso concesso da soggetto passivo IVA

Il primo caso riguarda il finanziamento oneroso concesso da un soggetto passivo IVA, situazione tipica nei rapporti tra società controllante e società controllata. 

In questa ipotesi l’operazione è rilevante ai fini IVA, anche se esente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633/1972.

Poiché sono presenti i requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell’IVA, trova applicazione il principio di alternatività IVA/registro previsto dall’articolo 40 del D.P.R. 131/1986. Ne consegue che l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, pari a 200 euro.

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con la sentenza n. 36/03/12 del 7 giugno 2012, ha chiarito che se il finanziamento è formalizzato tramite scrittura privata non autenticata formata per corrispondenza, l’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso. 

In questa circostanza non sussiste un obbligo di registrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986.

La stessa pronuncia precisa che le scritture private non autenticate contenenti esclusivamente operazioni soggette a IVA sono soggette a registrazione solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5 del D.P.R. 131/1986.

Nota importante: Se il finanziamento tra società è formato per corrispondenza, l’imposta di registro fissa di 200 euro è dovuta solo in caso d’uso.

Finanziamento concesso dal socio persona fisica

Il secondo caso riguarda il finanziamento erogato da un socio persona fisica che non agisce come soggetto passivo IVA. In questa situazione l’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto è soggetto all’imposta proporzionale del 3%, prevista dall’articolo 9 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986 per gli atti a contenuto patrimoniale.

L’obbligo di registrazione entro 30 giorni sussiste solo quando il finanziamento è redatto con atto pubblico, con scrittura privata autenticata oppure con scrittura privata non autenticata non formata per corrispondenza. 

Se invece il finanziamento è redatto per corrispondenza, l’atto è soggetto a registrazione esclusivamente in caso d’uso.

In termini pratici, ciò comporta un possibile risparmio dell’imposta proporzionale del 3%, che diventa dovuta solo se e quando l’atto viene utilizzato, evenienza piuttosto rara nella prassi operativa.

Per completezza, non rientrano nel regime della registrazione solo in caso d’uso, anche se redatti per corrispondenza, gli atti relativi alla cessione di aziende e quelli che comportano la costituzione di diritti reali o personali di godimento su aziende.

 

Prima di formalizzare un finanziamento soci, valuta attentamente la forma dell’atto e il soggetto finanziatore per evitare imposte non dovute.

Morale: I finanziamenti soci redatti per corrispondenza possono beneficiare di un trattamento particolarmente favorevole ai fini dell’imposta di registro, riducendo o azzerando il carico fiscale in assenza di registrazione.

FAQ – Domande frequenti

  1. Quando si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro sui finanziamenti soci?
    Si applica quando il finanziamento è concesso da un soggetto passivo IVA e l’operazione rientra nel principio di alternatività IVA/registro.

  2. Il finanziamento del socio persona fisica è sempre soggetto all’imposta del 3%?
    No, l’imposta proporzionale del 3% è dovuta solo se l’atto deve essere registrato; se redatto per corrispondenza, la registrazione avviene solo in caso d’uso.

  3. Cosa si intende per contratto formato per corrispondenza?
    Si tratta di un contratto concluso tramite scambio di documenti separati che esprimono volontà unilaterali, senza un unico documento firmato da entrambe le parti.

Conclusione

Dall’analisi della normativa emerge che la corretta qualificazione del finanziamento soci e della forma contrattuale adottata è determinante per stabilire se e quando sia dovuta l’imposta di registro. Nei casi di finanziamento formato per corrispondenza, il regime fiscale risulta particolarmente favorevole, sia per i soggetti passivi IVA sia per i soci persone fisiche.

 

 

Se vuoi strutturare correttamente un finanziamento soci ed evitare errori fiscali, affidati a un supporto professionale prima della firma dell’atto.

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