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Rettifica IVA per Cambio di Regime: Cosa Cambia dal 2025 con l’Eliminazione della Maxi-Rettifica

Cambio di regime IVA 2025: abolita la maxi-rettifica. Resta solo la rettifica analitica per beni e servizi. Impatti su forfettari e ordinari.

Introduzione

Dal 2025 arriva una novità che modifica in modo significativo il sistema delle rettifiche IVA in caso di cambio di regime.

La riforma elimina la tradizionale rettifica generalizzata, che obbligava i contribuenti a operare un aggiustamento immediato e complessivo dell’imposta detratta sui beni e servizi non ancora utilizzati.

Al suo posto rimane solo la rettifica analitica, basata sull’effettivo utilizzo dei beni e sulla durata dei periodi di osservazione.

Una modifica che ha un impatto particolarmente rilevante per chi entra o esce dal regime forfettario.

Eliminazione maxi-rettifica IVA 2025: cosa cambia nel passaggio di regime

Per anni, la normativa IVA ha previsto che, in caso di passaggio tra regimi (ad esempio da ordinario a speciale, o da ordinario a forfettario), fosse necessario effettuare una rettifica “massiva”, cioè un aggiustamento immediato dell’IVA detratta su:

  • beni non ceduti,
  • servizi non ancora utilizzati,
  • beni ammortizzabili ancora nel periodo di sorveglianza.

La rettifica doveva essere effettuata in un’unica soluzione, con effetti spesso pesanti sulla liquidità, soprattutto per imprese con molti beni o rimanenze di magazzino.

Questa logica ha guidato per anni la prassi amministrativa, influenzando anche i passaggi da e verso:

  • regimi speciali,
  • regimi monofase,
  • regimi forfettari e regimi agevolati.

Dal 2025, invece, questo approccio viene superato.

Nota importante:

La soppressione della maxi-rettifica riguarda già la dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024), salvo modifiche attuative.

Rettifica IVA analitica: come funziona dopo la riforma

Eliminata la rettifica generalizzata, rimane in vigore la rettifica analitica, prevista dall’art. 19-bis.2 del DPR 633/72.

Questa forma di rettifica non guarda più all’evento del cambio di regime, ma all’utilizzo effettivo del singolo bene o servizio.

In pratica, si valuta:

  • quanto tempo resta del periodo di osservazione per ciascun bene ammortizzabile;
  • l’effettivo utilizzo di beni e servizi rispetto alla detrazione originaria;
  • eventuali variazioni che incidono sulla percentuale di detraibilità.

La rettifica analitica è graduale, proporzionale e priva dell’impatto finanziario immediato generato dalla maxi-rettifica.

Eccezione: cessione anticipata dei beni ammortizzabili

Se un bene ammortizzabile viene ceduto prima della fine del periodo di osservazione, continua ad applicarsi un conguaglio cumulativo delle quote residue.
Quindi, solo in questo caso resta un effetto simile a una rettifica complessiva.

Forfettari e cambio di regime: nuove effetti sulle rettifiche IVA cumulativa 

La modifica è particolarmente rilevante per i contribuenti che entrano o escono dal regime forfettario, perché la normativa di riferimento ha sempre richiamato proprio l’art. 19-bis.2 per la gestione delle rettifiche IVA.

Prima della riforma

Il passaggio:

  • dall’ordinario al forfettario, oppure
  • dal forfettario al regime naturale IVA,

generava automaticamente rettifiche massicce da effettuare:

  • nell’ultima dichiarazione IVA ordinaria, oppure
  • nella prima dichiarazione dopo il rientro nel regime IVA ordinario.

Questo approccio produceva spesso importi elevati da versare in un’unica soluzione.

Dopo la riforma

Le rettifiche devono essere:

  • analitiche,
  • valutate per singolo bene/servizio,
  • rapportate ai periodi di utilizzo effettivo,
  • prive dell’automatismo della maxi-rettifica.

In altre parole, non è più il semplice evento del cambio di regime a generare la rettifica, ma l’effettivo impiego dei beni nei periodi successivi.

Importante per i forfettari

Le recenti modifiche del forfettario, che hanno:

  • alzato le soglie,
  • introdotto casi di uscita immediata dal regime,

non hanno mai eliminato il rinvio all’art. 19-bis.2, che ora diventa ancora più centrale.

Il risultato? Il passaggio tra regimi non comporta più automaticamente maxi-rettifiche, rendendo la transizione molto meno gravosa.

 

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Morale

L’eliminazione della rettifica generalizzata alleggerisce gli oneri fiscali in caso di cambio di regime e rende il sistema più equo e proporzionato. 

Ora la rettifica segue l’effettivo utilizzo dei beni e non più un automatismo rigido, migliorando la sostenibilità per imprese e professionisti.

FAQ – Domande frequenti

  1. Quando entra in vigore l’eliminazione della maxi-rettifica IVA?
    Già dalla dichiarazione IVA 2025, con riferimento alle operazioni dell’anno d’imposta 2024.
  1. Chi entra nel forfettario deve ancora fare rettifiche IVA?
    Sì, ma solo rettifiche analitiche, proporzionate ai beni e servizi effettivamente utilizzati e ai periodi di osservazione previsti dall’art. 19-bis.2.
  1. La cessione di un bene ammortizzabile richiede ancora rettifiche cumulative?
    Sì. In caso di cessione anticipata, resta l’obbligo del conguaglio cumulativo delle quote residue.

Conclusione

La riforma della rettifica IVA segna un cambio di paradigma: non più interventi massivi e immediati, ma rettifiche puntuali e proporzionali.

Per chi transita tra regimi – soprattutto nel forfettario – questo significa minori impatti finanziari e una gestione più logica e coerente con l’uso reale dei beni.

 

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