Cosa cambia dal 2025 per i rimborsi analitici
La novità riguarda i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista a proprio nome e poi addebitate al cliente voce per voce.
Dal 2025 tali importi non sono più tassabili ai fini delle imposte dirette se il pagamento avviene con modalità tracciata come bonifico, assegno o carta di credito.
Non costituendo compenso, non sono soggetti a ritenuta d’acconto; di contro, il professionista non può dedurre i relativi costi dal proprio reddito.
Rientrano tipicamente spese di viaggi, trasferte, alberghi, ristoranti o taxi, che devono essere sostenute esclusivamente con strumenti tracciabili.
Nota importante: la novità si applica solo ai rimborsi analitici e solo per chi adotta il regime semplificato.
Rimborsi analitici vs rimborsi forfettari: cosa resta immutato
I rimborsi forfettari, come quelli chilometrici o le spese generiche di studio, non cambiano regime: continuano a essere considerati parte del compenso, con tassazione ordinaria, ritenuta d’acconto e contributo previdenziale quando dovuto.
La Legge di Bilancio 2025 incide quindi solo sui rimborsi analitici in regime semplificato, lasciando invariato tutto ciò che rientra nella logica forfettaria.
Esempi di spese analitiche
Quando il professionista sostiene viaggi, pasti o pernottamenti a proprio nome e li addebita in fattura in modo puntuale, tali spese restano soggette a IVA ma, con la nuova disciplina, non concorrono al reddito e non subiscono ritenuta, a condizione che i pagamenti siano tracciati.
Le tre tipologie di rimborsi e il relativo trattamento
Per fare chiarezza, le situazioni si distinguono in tre ambiti.
Le spese sostenute in nome e per conto del cliente, cioè gli anticipi intestati direttamente al cliente come marche da bollo o diritti camerali, restano escluse da IVA e non costituiscono compenso, quindi non subiscono tassazione o ritenuta.
La disciplina non cambia e il loro trattamento rimane separato rispetto ai rimborsi analitici.
Le spese analitiche sostenute a proprio nome, ad esempio viaggi, pasti o pernottamenti, restano soggette a IVA, ma dal 2025 non formano reddito e non sono soggette a ritenuta se tracciate.
Le spese forfettarie, come chilometrici o generiche, continuano a essere trattate come compenso, con IVA quando dovuta, tassazione e contributi.
Chi è interessato: solo regime semplificato
La modifica riguarda solo chi opera in regime semplificato, poiché è stata inserita nell’articolo 54 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito per questa categoria.
Chi applica il regime forfettario non è coinvolto: i rimborsi analitici restano per loro compensi a tutti gli effetti e sono quindi assoggettati a tassazione.
Cosa fare in pratica dal 2025
Dal 2025 i professionisti in regime semplificato possono escludere dalla tassazione i rimborsi analitici sostenuti per i clienti quando i pagamenti sono tracciabili.
Diventa essenziale distinguere correttamente le diverse tipologie di spese, indicare in fattura le voci analitiche quando sostenute a proprio nome e verificare che ogni pagamento sia tracciato, così da beneficiare della semplificazione ed evitare contestazioni.
Spese forfettarie e continuità di trattamento
I rimborsi forfettari — come chilometrici o generici — mantengono il loro inquadramento: parte del compenso, con IVA quando dovuta, tassazione e contributi. La distinzione netta tra analitico e forfettario resta decisiva.
Vuoi applicare correttamente la Legge di Bilancio 2025 ai tuoi rimborsi spese professionisti? Contattaci per rivedere fatture e modelli in regime semplificato.
La riforma punta alla tracciabilità e alla chiarezza: nel regime semplificato i rimborsi analitici sono esclusi dal redditoe dalla ritenuta, mentre i forfettari restano compenso.
FAQ – Domande frequenti
- Dal 2025 i rimborsi analitici sono tassati?
Per i professionisti in regime semplificato i rimborsi analitici sostenuti a proprio nome non sono tassati se tracciati e non subiscono ritenuta; i relativi costi non sono deducibili. - I rimborsi forfettari cambiano trattamento?
No. I rimborsi forfettari restano parte del compenso, con tassazione ordinaria, ritenuta d’acconto e contributiquando dovuti. - Come tratto gli anticipi in nome e per conto del cliente?
Restano esclusi da IVA e non costituiscono compenso; non scontano tassazione né ritenuta, come marche da bollo o diritti camerali intestati al cliente.
La Legge di Bilancio 2025 introduce una novità mirata: nel regime semplificato i rimborsi analitici pagati in modo tracciabile non entrano nel reddito e non scontano ritenuta, pur restando soggetti a IVA.
La distinzione tra analitico, forfettario e anticipi in nome e per conto resta centrale per emettere fatture corrette ed evitare contestazioni.
Yuxme è a disposizione per adeguare i tuoi modelli di fatturazione e spiegarti come gestire i rimborsi spese nel regime semplificato alla luce della Legge di Bilancio 2025. Scrivici e iniziamo subito l’aggiornamento.