Oltre al superamento dei limiti oggettivi ci sono altri motivi in base ai quali un contribuente non può accedere al regime fiscale agevolato.
In particolare non possono accedervi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti in Italia, con alcune eccezioni (vedi FAQ successiva);
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir); oppure controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
- coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.