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PEC degli Amministratori: Obbligo Entro il 31 Dicembre 2025 e Nuove Regole Operative

PEC amministratori: obbligo entro il 31 dicembre 2025. PEC personale, soggetti interessati, criticità applicative e sanzioni previste.

Introduzione

Il DL n. 159/2025 introduce importanti novità in tema di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli amministratori societari.

L’articolo 13 del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2025, fissa per la prima volta un termine preciso entro cui gli amministratori devono comunicare la propria PEC personale al Registro delle imprese: il 31 dicembre 2025.

Il decreto chiarisce inoltre che la PEC deve essere esclusiva e personale, non più coincidente con quella aziendale.

In questo articolo analizziamo contenuto della norma, criticità interpretative, ambito soggettivo e sanzioni in caso di mancato adempimento.

Obbligo di comunicazione della PEC personale degli amministratori entro il 31 dicembre 2025

La legge di bilancio 2025 aveva introdotto l’obbligo per gli amministratori di comunicare una PEC personale al Registro delle imprese.

Con il DL 159/2025 il Governo interviene fissando un termine tassativo:

 L’obbligo deve essere assolto entro il 31 dicembre 2025.

Inoltre, la comunicazione della PEC personale dovrà essere effettuata:

  • al momento del conferimento dell’incarico, oppure

  • al momento del rinnovo dell’incarico.

La novità rilevante è l’impossibilità di utilizzare la PEC aziendale: l’indirizzo deve essere esclusivo dell’amministratore, separato e autonomo rispetto alla società.

Nota importante: la PEC aziendale non può più essere utilizzata per adempiere all’obbligo: occorre un indirizzo personale e individualedell’amministratore.

Ambito soggettivo: chi è obbligato e perché sorgono problemi applicativi

Il decreto sostituisce il generico riferimento agli “amministratori” con una formula più restrittiva:

 “l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione.”

Questa definizione, tuttavia, crea diversi problemi di coordinamento, poiché non è compatibile con tutte le forme societarie presenti nel nostro ordinamento.

Nella nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che l’obbligo riguarda tutte le società, tranne:

  • società semplici (salvo attività agricola),

  • società di mutuo soccorso,

  • consorzi.

Tuttavia, nelle seguenti forme societarie non esiste una figura univoca equivalente all’amministratore unico, delegato o presidente del CdA:

  • SNC → amministrazione esercitata congiuntamente o disgiuntamente dai soci (artt. 2257 e 2258 c.c.);
  • SAS → amministrazione in capo agli accomandatari (art. 2318 c.c.);
  • SRL → possono prevedere più amministratori con poteri congiunti o disgiunti (art. 2475, co. 3, c.c.).

Questo genera un forte disallineamento pratico: in molte società, infatti, non esiste una sola figura alla quale attribuire inequivocabilmente l’obbligo della PEC personale.

Sanzioni e conseguenze in caso di mancata comunicazione della PEC

Il DL 159/2025 rinvia al meccanismo sanzionatorio dell’art. 16, co. 6-bis, DL 185/2008 e all’art. 2630 c.c.

Le conseguenze cambiano a seconda che si tratti di nuova impresa o di società già iscritta.

1. NUOVE IMPRESE – Sospensione della domanda

Se la domanda di iscrizione al Registro delle imprese non contiene la PEC personale dell’amministratore, l’ufficio:

  • sospende l’iscrizione,

  • richiede l’integrazione del dato mancante,

  • procede solo dopo la comunicazione della PEC corretta.

2. IMPRESE GIÀ ISCRITTE – Sanzione raddoppiata e PEC assegnata d’ufficio

Se l’amministratore non comunica la PEC entro il 31 dicembre 2025, si applica:

  • la sanzione amministrativa raddoppiata, da 206 € a 2.064 €;

  • l’assegnazione automatica di un nuovo domicilio digitale da parte del Registro delle imprese.

L’assegnazione d’ufficio non sostituisce l’obbligo: l’impresa resterà comunque tenuta a regolarizzare la posizione del proprio amministratore.

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Morale

L’obbligo di PEC personale per gli amministratori rappresenta un passo verso una digitalizzazione più trasparente, ma introduce criticità operative nelle società senza un amministratore unico o delegato.

Rispettare la scadenza del 31 dicembre 2025 è essenziale per evitare sanzioni e disallineamenti amministrativi.

FAQ – Domande frequenti

1. Posso utilizzare la PEC della società per adempiere all’obbligo?

No. La PEC deve essere esclusivamente personale dell’amministratore.

2. Chi è obbligato a comunicare la PEC?

Tutte le società iscritte al Registro delle imprese, con esclusione di società semplici non agricole, mutue e consorzi.

3. Cosa succede se non comunico la PEC entro il 31 dicembre 2025?

Si applica una sanzione raddoppiata (fino a 2.064 €) e viene assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale.

Conclusione

La nuova disciplina sulla PEC degli amministratori richiede attenzione, soprattutto nelle società con strutture complesse.

Il rispetto della scadenza del 31 dicembre e la corretta individuazione del soggetto obbligato sono fondamentali per evitare sanzioni e garantire piena conformità normativa.

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